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La situazione:
Separazione consensuale già in essere (Venezia 2010)
matrimonio (1981) in regime di comunione dei beni.
marito neo pensionato.
moglie impiegata a tempo indeterminato
figlia (anni 26) al momento del ricorso per separazione convivente e
temporaneamente a carico di entrambi i genitori non avendo un lavoro stabile
e/o al momento altra fonte di reddito. Attualmente è impiegata con contratto a
tempo indeterminato.
appartamento di proprietà (50%) assegnato in uso esclusivo alla moglie con
diritto di abitazione ed uso esclusivo presso cui continua a risiedere la
figlia.
Il marito corrisponde alla moglie in contribuzione alle necessità ordinarie
della figlia la somma minima di xxx.
e il rimborso della quota spesa delle varie utenze domestiche imputabili al
consumo della stessa ovvero la misura del 25%.
Entrambi i coniugi partecipano in pari misura alle spese "straordinarie" cui
dovesse andare incontro la figlia (spese mediche dentistiche, istruzione ecc.)
Non ci sono pendenze e nessun assegno di mantenimento o di alimenti è stato
deliberato.
Questa interpretazione abbisogna di chiarimenti:
Si conviene in ogni conto che il marito appena maturi la pensione di anzianità
lo stesso corrisponda alla moglie la quota del 40% del relativo TFR come
stabilito ex lege (Legge 1.12.1970 n. 898, art. 12 bis, in G.U.il 3.12.1970 n.
306).
Ringraziandovi fin d'ora porgo distinti saluti
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